Art. 1 – Finalità e principi generali
1. Il presente Regolamento disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al d.lgs. n. 198 dell’11 aprile 2006 sui tesserati, specie se minori d’età.
2. Il presente Regolamento recepisce le disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.
3. Diritto fondamentale dei tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati.
4. La FIPAV adotta misure per assicurare l’effettività dei diritti di cui al comma precedente e le relative tutele, con particolare riguardo alla tutela dei minori.
5. La Federazione promuove una politica di inclusione, contraria alla discriminazione e le violenze indipendentemente dal genere, dall’origine etnica, dalla fede religiosa, dall’orientamento sessuale e dalla disabilità al fine di garantire valori sportivi sani in un ambiente sportivo rispetto e sicuro soprattutto nei confronti degli atleti più vulnerabili quali i minori.
6. Le associazioni e le società sportive affiliate (di seguito anche solo “Affiliate”) alla FIPAV, prevengono e contrastano ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati, in particolare se minori. A tal fine, informano i tesserati dei rispettivi diritti, favoriscono la diffusione delle politiche di safeguarding degli Enti di affiliazione e adottano misure e procedure per assicurare l’efficacia di tali politiche, anche mediante la formazione di lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell’attività sportiva e sono a contatto con gli atleti.
7. La Federazione e le Affiliate, i tesserati e soci si conformano alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia e adottano ogni necessaria misura per favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale dell’atleta, la sua effettiva partecipazione all’attività sportiva nonché la piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.
ART. 2 – MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA E CODICI DI CONDOTTA
1. La Federazione Italiana Pallavolo, con delibera del Presidente Federale n. 108/ 2023, coerentemente con le linee guida contenute nei principi generali emanati dall’Osservatorio Permanente del Coni, ha adottato le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
2. Entro dodici mesi dalla comunicazione delle Linee Guida federali di cui al precedente comma 1, uniformandosi alle stesse, le Associazioni e le Società sportive affiliate predispongono e adottano modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché codici di condotta. Tali modelli e tali codici sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e tengono conto delle caratteristiche dell’Affiliata e delle persone tesserate.
3. Ai sensi dell’art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 lo integrano con i modelli organizzativi e i codici di condotta di cui al comma precedente.
4. I modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e i codici di condotta di cui al precedente comma 2 sono pubblicati sul sito internet dell’Affiliata, affissi presso la sede della medesima nonché comunicati al responsabile di cui al successivo art. 4. Della loro adozione e del loro aggiornamento è data notizia mediante pubblicazione sulla homepage dell’Affiliata e/o mediante affissione presso la sede dell’Affiliata.
5. Ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell’art. 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, l’Associazione o la Società sportiva che sia affiliata anche ad altra Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva o Associazione benemerita e opti per l’applicazione delle Linee Guida emanate da altro ente di affiliazione, ne dà immediata comunicazione al responsabile federale delle politiche di safeguarding di cui al successivo art. 4.
6. L’ Associazione o Società sportiva affiliata deve nominare entro il 1° luglio 2024 un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021.
ART. 3 – RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI
1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate nominano, entro il 1° luglio 2024, un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
2. La nomina del responsabile di cui al comma 1 è senza indugio pubblicata sulla homepage dell’Affiliata, o affissa presso la sede della medesima nonché comunicata al responsabile federale delle politiche di safeguarding, di cui al successivo art. 4.
ART. 4- RESPONSABILE FEDERALE DELLE POLITICHE DI SAFEGUARDING – Safeguarding Office
1. Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all’art, 1, comma 1, è istituito presso la Federazione il Safeguarding Office.
2. Il Safeguarding Office è nominato dal Consiglio Federale ed è composto da almeno tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente.
Il Presidente è scelto tra:
a) i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, in materie giuridiche o medico-sanitarie;
b) i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
c) gli avvocati dello Stato, anche a riposo;
d) i notai, con almeno sei anni di esperienza in ambito sportivo;
e) gli avvocati abilitati all’esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori e con almeno sei anni di esperienza nella giustizia sportiva;
f) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, o Segretario Generale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite;
g) gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.
I componenti sono scelti tra:
a) i professori e i ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche o medico- sanitarie;
b) i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
c) gli avvocati dello Stato, anche a riposo;
d) i notai, con almeno tre anni di esperienza in ambito sportivo;
e) gli avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell’ordine e con almeno tre anni di esperienza nella giustizia sportiva;
f) i professionisti nell’ambito medico-sanitario iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell’ordine e con almeno tre anni di esperienza in ambito sportivo;
g) i professionisti nell’ambito psicologico iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell’ordine e con almeno tre anni di esperienza in ambito sportivo;
h) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, Vice-Presidente, o Segretario Generale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite;
i) gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.
Il Safeguarding Office è il responsabile delle politiche di safeguarding. In particolare, il Safeguarding Office:
- vigila sull’adozione e sull’aggiornamento da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché dei codici di condotta di cui al precedente art. 2, nonché sulla nomina del responsabile di cui al precedente art. 3, segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate al Segretario Generale, nonché all’Ufficio del Procuratore federale per i provvedimenti di competenza;
- adottaleopportuneiniziativeperprevenireecontrastareogniformadiabuso, violenza e discriminazione di cui al precedente art. 1, comma 1;
- segnalaagliorganicompetentieventualicondotterilevanti;
- relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di safeguarding della FIPAVall’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
- fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiestidall’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
- svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.
ART. 5 – SANZIONI
- Il mancato adeguamento da parte dell’Associazione o della Società sportive affiliata agli obblighi di cui ai precedenti artt. 2 e 3 ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi, costituiscono violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi del Regolamento di Giustizia e saranno perseguibili secondo le prescrizioni ivi previste, ferma restando l’integrazione di eventuali fattispecie costituenti reato.
- Sarannoapplicate,inoltre,sanzionidisciplinariacaricodeitesseraticheabbiano violato i divieti di cui al capo II del Titolo I, libro III del d. lgs. 11 aprile 2006 n. 198 o che siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli art. 600- bis, 600-ter, 600-quater, 600 -quinques, 604- bis, 604- ter, 609- bis, 609- ter 609- quater, 609- quinques, 609- octies, 609 -undecis del codice penale
Art. 6 – Ambito di applicazione
1. Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente Regolamento:
a) l’abuso psicologico;
b) l’abuso fisico;
c) le molestie e gli abusi sessuali;
d) il bullismo, il cyberbullismo e i comportamenti discriminatori; e) l’abuso dei mezzi di correzione;
e) l’abuso dei mezzi di correzione;
f) l’omissione negligente di assistenza (c.d. “neglect”), incuria. g) comportamenti discriminatori e abusi di matrice religiosa.
2. A tal fine, vengono considerati:
a) per “abuso psicologico”, qualsiasi atto indesiderato incluso l’isolamento, l’aggressione verbale, l’intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa diminuire il senso di autostima del Tesserato;
b) per “abuso fisico”, qualsiasi atto deliberato e sgradito che sia in grado in senso reale o potenziale di causare lesioni o, in ogni caso, danni alla salute. Tale atto può anche consistere nel costringere un atleta a svolgere un’attività fisica inappropriata come somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscano il consumo di alcool o le pratiche di doping, o comunque vietate da norme vigenti;
c) per “molestie o abusi sessuali”, qualsiasi condotta verbale, non verbale e/o fisica, avente connotazione sessuale e considerata non desiderata o il cui consenso è forzato, manipolato o negato;
d) per “bullismo o cyberbullismo”, qualsiasi comportamento aggressivo da parte di uno o più soggetti, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia che si tratti di caso isolato sia di atti ripetuti nel tempo, che tende a infliggere una sofferenza psicologica e fisica o a provocare l’isolamento sociale del Tesserato;
e) per “abuso dei mezzi di correzione”, la condotta che, trascendendo i limiti dell’uso del potere correttivo e disciplinare spettante a un Tecnico o un Dirigente nei confronti della persona offesa, venga esercitato con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall’ordinamento federale;
f) per “omissione negligente di assistenza” (c.d. “neglect”), si intende il mancato intervento di un Dirigente, Tecnico o di qualsiasi Tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo il quale, presa conoscenza di uno degli eventi disciplinati dal presente Regolamento, omette di intervenire.
In ogni caso, è considerata quale “molestia” e/o “abuso” ogni condotta che ha effetto discriminatorio circa la razza, religione, colore, credo, origine etnica, caratteristiche fisiche, genere, orientamento sessuale, disabilità, età, status socioeconomico, capacità atletiche.
Art. 7 – Comportamenti raccomandati
1. I Tesserati sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti alle seguenti linee guida:
a) riservare ad ogni Tesserato adeguati attenzione, impegno, rispetto e dignità;
b) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la circostanza agli esercenti la responsabilità genitoriale;
c) programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell’allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
d) porre attenzione, in occasione delle trasferte, a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sono da adottare ancora maggiori cautele e devono essere acquisiste tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore;
e) ottenere, in caso di atleti minorenni, l’autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l’attività sportiva non sia usualmente frequentata;
f) prevenire, durante gli allenamenti collegiali, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;
g) spiegare in modo chiaro ai fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l’attività sportiva, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente Regolamento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona.
Art. 8 – Conoscenza ed osservanza della Safeguarding Policy
1. I Tesserati sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Regolamento, ad osservarlo e a contribuire ai fini da questo perseguiti, anche per il tramite degli organi a tale scopo preposti.
2. Il presente Regolamento è pubblicato in apposita sezione del sito internet della FIPAV. Gli organi territoriali della Federazione, le ASD/SSD e gli altri enti affiliati devono garantire la massima diffusione del Regolamento adottato.
Art. 9 – Dovere di segnalazione
1. I Tesserati che vengano a conoscenza di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e che coinvolgano Tesserati, anche minorenni, sono tenuti a darne immediata comunicazione all’Ufficio del Procuratore Federale, direttamente o tramite il Safeguarding O.
2. Il Safeguarding O. procede senza indugio a inoltrare la segnalazione all’Ufficio del Procuratore Federale.
3. Le segnalazioni scritte dovranno contenere ogni circostanza nota al Segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all’individuazione dei soggetti coinvolti.
Art. 10 – Rapporti con l’organizzazione federale e articolazioni dell’Ufficio
1. In ogni caso, la Federazione garantisce il supporto alle attività del Safeguarding O. per il tramite della Segreteria Generale
2. L’Ufficio del Procuratore Federale e il Safeguarding O. collaborano per il contrasto di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione e/o sopruso, a tal fine condividendo le informazioni rilevanti. Ferma la competenza del Safeguarding O. esclusivamente per la rimozione di pericoli e abusi presenti e la prevenzione di futuri, se nel corso degli accertamenti finalizzati alle sue funzioni, questo Ufficio rinvenga fatti rilevanti per l’accertamento di eventuali responsabilità in relazione ad abusi o altre violazioni disciplinari compiute, trasmette gli atti all’Ufficio del Procuratore federale per competenza.
3. Il Safeguarding O. ha facoltà di avvalersi di esperti, tra quelli scelti periodicamente dal Consiglio federale, le cui competenze appaiono opportune o necessarie in relazione a singole azioni o procedimenti.
Art. 11 – Condizioni di procedibilità
1. Il Safeguarding O. viene a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini del presente Regolamento nelle seguenti modalità:
a) conoscenza diretta per avervi assistito personalmente;
b) segnalazione;
c) acquisizione di informazione anche dagli organi di stampa;
d) conoscenza a seguito di ispezione;
e) ricezione di segnalazione scritta inviata alla FIPAV, anche per il tramite del servizio di Whistleblowing.
Art. 12 – Iniziative in caso di conoscenza diretta
1. In caso di rilevazione diretta di comportamenti illeciti, il Safeguarding O. è tenuto a intervenire senza indugio, informando l’Ufficio del Procuratore Federale. Questo ha, altresì, facoltà di assumere ogni documento ritenuto utile, trasmettendone copia all’Ufficio del Procuratore Federale.
2. Qualora il comportamento rilevato persista, il Safeguarding O. dovrà:
• sul luogo di gara, investire la Direzione di gara, ai fini dell’eventuale assunzione delle opportune iniziative;
• durante allenamenti o raduni federali, investirne i Responsabili di Disciplina o i Tecnici responsabili;
• in ogni caso, informare senza indugio l’Ufficio del Procuratore federale.
3. L’Ufficio del Procuratore federale e quello del Safeguarding O. possono, a fini di coordinamento per le rispettive competenze, partecipare alle reciproche attività istruttorie.
Art. 13 – Obbligo di riservatezza
1. Il Safeguarding O., e collaboratori coinvolti assumono l’onere di riservatezza in merito a quanto appreso nell’espletamento dei compiti affidati
2. La FIPAV garantisce la riservatezza del Segnalante qualora espressamente richiesto.
Parimenti, è facoltà del Segnalante e dei dichiaranti richiedere che le proprie dichiarazioni non siano verbalizzate e trasmesse alla Procura federale o ad altro Organo. Le tutele del presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.
Art. 14 – Misure per la diffusione del presente Regolamento
1. La diffusione del presente Regolamento è obbligatoria.
2. La FIPAV ne divulgherà i principi tramite mezzi telematici e cartacei
3. La mancata affissione del Regolamento, o la mancata esibizione del materiale correlato, costituisce illecito disciplinare ed è segnalato senza indugio all’Ufficio del Safeguarding O. per i provvedimenti di competenza.
Art. 15 – Disposizioni finali e transitorie
1. Il presente regolamento entra in vigore dal 31 agosto 2023.
2. Le Società sportive affiliate sono tenute a conformarsi entro il 31 agosto 2024 e a nominare, entro il 31 Dicembre 2024, un proprio Responsabile.